Referendum sulla giustizia 2026: contesto, ragioni del “sì” e del “no”

Il 22 e 23 marzo 2026 i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sull’organizzazione della magistratura, modificando diversi articoli della Costituzione.
Il referendum propone cambiamenti rilevanti, tra cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la riorganizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e l’introduzione di una nuova Alta Corte disciplinare.
Il tema ha generato un ampio dibattito giuridico e politico. Per offrire una panoramica chiara dei principali punti della riforma e delle posizioni emerse nel confronto pubblico, in questo articolo sono raccolti tre contributi:
- un inquadramento del sistema attuale e delle modifiche proposte;
- le argomentazioni a favore del “sì”;
- le principali obiezioni e le ragioni del “no”.
L’obiettivo è fornire strumenti utili per comprendere la portata della riforma e orientarsi nel dibattito in vista del voto.
Il 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà il “referendum giustizia”: i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi sulla riforma costituzionale avente ad oggetto la modifica di sette articoli (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) della Costituzione riguardanti l’organizzazione della Magistratura. Essendo un referendum costituzionale, non è richiesto il raggiungimento di un quorum per la validità della votazione: ciascun voto sarà determinante per il passaggio o per l’affossamento della riforma.
In questi mesi si sono susseguiti numerosissimi interventi riguardo al possibile cambiamento costituzionale e ciò è indice della rilevanza, o per lo meno della divisività, del tema. Appare quindi utile, prima di concentrarsi sugli argomenti a favore del sì e del no, guardare allo stato attuale delle cose.
In questo articolo si affronteranno i punti salienti della disciplina che il referendum ambisce a cambiare, prestando attenzione a ciò che è stato proposto dalla legge di revisione costituzionale. In primo luogo, si guarderà all’attuale struttura della Magistratura, confrontandola con la proposta della separazione delle carriere, per poi trattare del Consiglio superiore della Magistratura e della possibile introduzione dell’Alta Corte disciplinare, e infine si concluderà con uno sguardo all’attività ispettiva presso gli uffici giudiziari.
La carriera unica della Magistratura
L’elemento cardine del referendum giustizia muove da un semplice presupposto: la Costituzione, tramite l’art. 102, attualmente predispone l’esistenza di un’unica Magistratura, che riunisce al suo interno sia i magistrati giudicanti (i giudici) sia i magistrati requirenti (i pubblici ministeri/PM). La domanda che sorge spontanea è la seguente: che cosa comporta l’esistenza di un’unica carriera? Negli anni, come si è andato a bilanciare il rapporto tra la magistratura giudicante e quella requirente?
L’appartenenza degli uni e degli altri al medesimo organo implica, in primo luogo, che il percorso di accesso alla Magistratura passi per un unico concorso pubblico. Secondariamente, è unico anche l’organo di autogoverno, ossia il Consiglio superiore della magistratura (CSM), al quale spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari, secondo quanto indicato all’art. 105 Cost.
Un’ulteriore specificazione rilevante rispetto all’esistenza di un unico canale per l’accesso alla magistratura è la possibilità del singolo magistrato di cambiare funzione, passando dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa. Tuttavia occorre indicare che questo passaggio negli anni ha subito varie limitazioni, proprio ad assicurare che tale facoltà non andasse a discapito dell’imparzialità dei magistrati.
Particolarmente importante è stato l’intervento sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, effettuato con la Riforma Cartabia: ad oggi, il passaggio potrà essere disposto esclusivamente dal CSM che, tramite decreto motivato, accoglie o meno il passaggio sulla base di una valutazione di idoneità del candidato. Il passaggio potrà avvenire solo su previa richiesta dell’interessato, il quale dovrà avanzare domanda in termini precisi: non prima di quattro anni dal giorno dell’assunzione effettiva del possesso dell’ufficio e non oltre i sei anni dal momento in cui l’interessato ha maturato la legittimazione al tramutamento. Quindi il passaggio di funzione potrà essere richiesto solamente nei primi dieci anni di servizio e potrà avvenire al massimo una volta nell’intera carriera del magistrato.
Inoltre, vige il divieto di passaggio all’interno dello stesso distretto, di distretti della stessa regione e del capoluogo del distretto di Corte di appello; ciò comporta uno spostamento di regione del magistrato per assicurare, da un lato, il mantenimento dell’imparzialità del giudice e, dall’altro, l’equità processuale.
La separazione delle carriere e la funzione disciplinare dell’Alta Corte
Tramite la riforma si cerca di apportare una modifica sostanziale a questo sistema: l’obiettivo è anzitutto la separazione delle carriere.
Questo avverrebbe in primo luogo attraverso la previsione di due concorsi differenti per l’accesso alla carriera di giudice e a quella di pubblico ministero, e in secondo luogo attraverso l’istituzione di due CSM distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente che svolgeranno le stesse funzioni che erano prima associate all’unico CSM, ad eccezione di quella disciplinare. Infatti la proposta avanzata tramite il referendum è quella di costituire un giudice speciale, l’Alta Corte, volto ad esperire la funzione disciplinare riguardo sia i giudici sia i pubblici ministeri.
Il riconoscimento di questa funzione in capo ad un diverso organo ha delle implicazioni che si ritiene opportuno evidenziare: ad oggi, i provvedimenti disciplinari del Consiglio superiore della magistratura sono provvedimenti amministrativi adottati tramite decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro o, ove stabilito dalla legge, da decreto del Ministro della giustizia, come previsto all’art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
La natura di provvedimenti amministrativi comporta che il Consiglio superiore della magistratura, come indicato dalla Corte costituzionale alle sentenze n. 419 e 435 del 1995, svolga una tutela giurisdizionale completa, avente sia la fase di cognizione sia di esecuzione. Oltremodo è rilevante indicare che il provvedimento disciplinare del CSM potrà essere impugnato esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione, sia da parte del magistrato coinvolto nel procedimento sia dal Ministro della Giustizia.
L’introduzione di un giudice speciale, l’Alta corte disciplinare, tramite la modifica dell’art. 105 Cost., determinerebbe che essa si esprimerà tramite una sentenza che sarà impugnabile sempre dinanzi all’Alta corte, in diversa composizione.
Il Consiglio superiore della Magistratura e la sua duplicazione
Oltre alla separazione delle carriere, la riforma ha l’obiettivo di modificare la disciplina riguardante la composizione del Consiglio superiore della magistratura.
Attualmente, secondo quanto predisposto all’art. 104 Cost. e dalla legge 24 marzo 1958, n. 195 modificata dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, il CSM è formato da un totale di ventisette membri, tre dei quali di diritto, ossia il Presidente della Repubblica, che presiede l’organo, il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. La componente eletta del Consiglio è così scelta: sedici sono eletti dai magistrati ordinari tra magistrati ordinari, mentre i restanti otto sono i c.d. “membri laici” poiché eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.
La riforma costituzionale mira a introdurre una modifica rispetto alla nomina degli otto membri laici per entrambi i CSM, introducendo l’estrazione a sorte tra un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio composto dallo stesso Parlamento in seduta comune, tramite elezione, ad inizio di ogni legislatura. Il sorteggio riguarderà la nomina anche i membri togati; tuttavia le modalità con cui esso avverrà non sono state indicate dalla legge costituzionale, in quanto si è preferito delegare questo arduo compito alla legge ordinaria.
Le attività ispettive presso gli uffici giudiziari
Infine, per completare al meglio il quadro in cui si innesta questa riforma, si ritiene importante richiamare la disciplina delle ispezioni, introdotte tramite la legge 12 agosto 1962, n. 1311, modificata dalla legge 28 giugno 2024, n. 90.
Le ispezioni sono volte ad accertare la produttività, l’entità e la tempestività del lavoro di ciascun magistrato. Si dividono in ordinarie e straordinarie: le prime, svolte con cadenza triennale, sono disposte dal Capo dell’Ispettorato generale, un organo composto da magistrati appartenenti alla corte di appello e alla Corte di Cassazione, mentre le seconde sono ordinate qualora siano riscontrate deficienze o irregolarità degne di approfondimento ulteriore su indicazione del Ministro della Giustizia.
Conclusione
Ricapitolando, i punti di interesse del referendum sono:
- la separazione delle carriere, in contrapposizione all’attuale carriera unica della magistratura;
- l’introduzione del sorteggio per la nomina dei membri laici del CSM;
- la sottrazione della funzione disciplinare al CSM e la sua attribuzione ad un nuovo giudice, l’Alta corte.
Tramite questo articolo si sono volute fornire le indicazioni generali per comprendere il dibattito sia tecnico sia politico che si è costruito riguardo al referendum giustizia, affinché il voto che si è chiamati ad esprimere sia frutto di un procedimento ragionato e non una scelta inconsapevole.
Veronica Lessi
Bibliografia
Fonti normative:
- Costituzione;
- d.lgs. 160/2006 e d.lgs. 44/2024;
- l. 195/1958 (modificata dalla l. 44/2002);
- Testo legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato 30-10-2025;
- l. 1311/1962 e l. 90/2024.
Fonti giurisprudenziali:
- sentenze della Corte costituzionale n. 419 e 435 del 1995.
Fonti bibliografiche:
- G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, 14° ed., Padova 2021;
- R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, 23° ed., Torino 2022.
Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo rappresenta uno dei momenti più rilevanti degli ultimi anni per quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni italiane. Non si tratta soltanto di una modifica tecnica dell’ordinamento giudiziario, ma di un’occasione per una riflessione più ampia su come rendere la giurisdizione più chiara, trasparente e comprensibile agli occhi dei cittadini. Dopo lunghi anni di discussioni, gli elettori votando “sì” avranno l’opportunità di rafforzare l’equilibrio tra indipendenza della magistratura e responsabilità verso la collettività, senza mettere in discussione i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.
Più chiarezza tra accusa e giudizio
Uno dei punti centrali riguarda la ridefinizione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Oggi queste due funzioni appartengono allo stesso ordine e condividono percorsi professionali comuni. La riforma propone una distinzione più netta fin dall’ingresso in magistratura.
L’obiettivo non è creare una gerarchia tra ruoli diversi, ma valorizzarne le specificità: il giudice come soggetto terzo e imparziale, il pubblico ministero come parte processuale incaricata dell’azione penale. Separare definitivamente i percorsi significa rendere più evidente agli occhi del cittadino la neutralità del giudizio e la chiarezza delle funzioni.
In questo modo il giudice è percepito con maggiore nettezza come figura terza rispetto alle parti del processo, rafforzando la fiducia pubblica nella giustizia.
Due autogoverni per due funzioni
La riforma interviene anche sul sistema di autogoverno della magistratura. Attualmente esiste un unico organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che esercita le funzioni di governo autonomo sia per i magistrati giudicanti sia per i pubblici ministeri.
La proposta prevede invece la creazione di due organi distinti: uno competente per i giudici e uno per i pubblici ministeri. In questo modo ciascun ambito della magistratura avrebbe un organismo dedicato per affrontare questioni cruciali come nomine, trasferimenti e procedimenti disciplinari.
L’autogoverno verrebbe così organizzato in modo più coerente con la separazione delle funzioni prevista dalla riforma.
Meno correnti, più indipendenza
Un secondo intervento riguarda il modo in cui vengono scelti i componenti degli organi di autogoverno. Nel sistema attuale una parte dei membri del CSM è eletta dai magistrati stessi e una parte dal Parlamento. Nel tempo questo meccanismo ha favorito la formazione di correnti organizzate all’interno della magistratura.
La riforma introduce invece un sistema di sorteggio tra magistrati che possiedono determinati requisiti di professionalità. Da una lista di candidati idonei individuati secondo criteri oggettivi, i membri verrebbero selezionati mediante sorteggio.
L’obiettivo è ridurre il peso delle dinamiche correntizie e rendere la composizione degli organi più indipendente.
Più trasparenza nella responsabilità disciplinare
La riforma prevede anche la creazione di un nuovo organo disciplinare, la cosiddetta Alta Corte disciplinare, incaricata di giudicare i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Questo organismo sarebbe distinto dagli organi di autogoverno e composto da membri provenienti sia dalla magistratura sia dal mondo accademico e giuridico. L’intento è aumentare la trasparenza e rafforzare la credibilità delle decisioni disciplinari.
Indipendenza e responsabilità non sono concetti in contrasto, ma elementi complementari di una magistratura autorevole e credibile.
Una riforma che chiarisce gli equilibri istituzionali
Negli ultimi anni il dibattito sulla giustizia è stato spesso segnato da tensioni e incomprensioni tra istituzioni diverse. Il referendum offre l’occasione per ridefinire alcuni equilibri in modo più stabile.
La riforma mira in particolare a chiarire tre livelli fondamentali:
- il rapporto tra accusa e giudizio nel processo penale;
- l’organizzazione interna dell’autogoverno della magistratura;
- l’equilibrio tra indipendenza della giurisdizione e responsabilità istituzionale.
Si tratta di un intervento che riguarda l’architettura complessiva del sistema giudiziario.
Un passo verso gli standard europei
La riforma non promette risultati immediati sui tempi dei processi o sull’efficienza dei tribunali. È piuttosto un intervento strutturale destinato a produrre effetti nel lungo periodo.
In diversi ordinamenti europei, come Francia, Germania e Spagna, i pubblici ministeri seguono percorsi professionali distinti rispetto ai giudici. Il referendum italiano si inserisce in questo contesto comparato, adattando tali principi alla tradizione costituzionale nazionale.
Non si tratta di una rottura con il sistema esistente, ma di uno sviluppo coerente con il modello accusatorio introdotto nell’ordinamento italiano.
Un investimento sul futuro della giustizia
Il “sì” al referendum rappresenta una scelta di prospettiva. Non è una risposta a emergenze contingenti, ma un investimento nella stabilità e nell’affidabilità del sistema giudiziario.
Ogni riforma richiede tempo per produrre i suoi effetti, ma un sistema giuridico deve essere capace di evolversi per restare coerente con le aspettative della società.
In questo senso il referendum affida ai cittadini una decisione importante: contribuire a rendere la giustizia più chiara, più trasparente e più credibile nel lungo periodo.
Alberto Dedomenici
1. La separazione delle carriere è necessaria per completare il passaggio al sistema accusatorio iniziato nel 1989: il giudice e il pubblico ministero non giocheranno più nella stessa squadra attraverso la separazione formale delle carriere.
Risposta:
Affinché un sistema accusatorio funzioni correttamente, è necessario che le funzioni di indagine e di accusa siano distinte e separate da quelle di giudizio, in modo che il giudice sia terzo e imparziale rispetto alle parti. In Italia le funzioni di giudice e pubblico ministero sono già nettamente separate, grazie ad interventi di leggi ordinarie che di fatto impediscono ad un magistrato di operare sia come giudice che come pubblico ministero negli stessi contesti giuridici e disincentivano fortemente il passaggio da una funzione all’altra. Separare formalmente le carriere non produrrebbe effetti concreti sul piano della terzietà del giudice ma, come si vedrà in seguito, potrebbe rendere la magistratura più vulnerabile a influenze esterne. In altre parole, già oggi il giudice e il pubblico ministero non “giocano nella stessa squadra”.
2. L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere la separazione delle carriere: questa riforma ci permetterebbe di assomigliare di più a Francia, Germania o Stati Uniti.
Risposta:
Ogni sistema giuridico presenta proprie peculiarità nell’organizzazione della magistratura e, anche tra ordinamenti simili, esistono modelli diversi di amministrazione della giustizia. Per questo è fuorviante limitarsi a elencare i Paesi che hanno o non hanno la separazione delle carriere.
In Francia i pubblici ministeri sono sottoposti al controllo del Ministero della Giustizia; in Germania dipendono dagli esecutivi dei Länder; negli Stati Uniti sono eletti su base dichiaratamente politica. In Italia, invece, i pubblici ministeri godono oggi della stessa indipendenza dei giudici. La vera domanda è un’altra: siamo davvero certi di voler modificare questo equilibrio per “assomigliare” ad altri modelli ritenuti “migliori”? Si vuole un sistema in cui i pubblici ministeri siano più dipendenti dalla politica? Questo cambiamento renderebbe la magistratura più o meno autonoma e indipendente?
3. Separare le carriere significa separare anche la formazione di giudici e pubblici ministeri, istituendo concorsi distinti, e ciò permetterebbe di contrastare dinamiche corporativiste.
Risposta:
Giudici e pubblici ministeri continueranno comunque a condividere luoghi e tempi di lavoro anche dopo la riforma: continueranno a lavorare negli stessi uffici, a confrontarsi, a costruire relazioni umane — a prendere il caffè… La separazione formale delle carriere non elimina questo dato di realtà.
Il vantaggio principale dell’attuale sistema riguarda la formazione: chi intraprende il percorso per diventare magistrato viene educato alla terzietà, all’imparzialità e alla ricerca della verità giudiziaria. Questa impostazione rappresenta una garanzia per il cittadino.
Separare concorsi e formazione potrebbe invece comportare il rischio di formare pubblici ministeri concepiti come “avvocati dell’accusa”, orientati principalmente alla richiesta di condanna. Se, al contrario, si ritiene che il pubblico ministero debba continuare a cercare la verità giudiziaria — anche a favore dell’imputato — non si comprende la necessità di separare i percorsi formativi, dato che il fine ultimo della giustizia rimarrebbe comune.
Inoltre, la separazione comporterebbe inevitabilmente un aumento dei costi: qual è il senso di destinare maggiori risorse pubbliche a una riforma che non vuole modificare nel merito i contenuti della formazione dei magistrati?
4. Separare il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è coerente con la separazione delle carriere: giudici e pubblici ministeri non influenzerebbero più l’amministrazione delle carriere altrui.
Risposta:
Se l’obiettivo fosse davvero rafforzare la terzietà e l’imparzialità del giudice, allora si dovrebbe discutere anche del ruolo dei membri laici nei CSM, per evitare possibili influenze esterne da parte di avvocati o professori universitari.
Al di là di ciò, comunque, la duplicazione dei CSM comporta un rischio ancora più serio: isolare i pubblici ministeri dai giudici. In tal caso, i pubblici ministeri potrebbero non avere più alcun incentivo a mantenere una cultura della giurisdizione orientata alla ricerca della verità e all’equilibrio del processo. Il loro obiettivo potrebbe diventare esclusivamente quello di sostenere l’accusa e ottenere condanne, come avviene in ordinamenti in cui essi sono più vicini — o subordinati — al potere esecutivo. Questo potrebbe accadere a prescindere dal fatto che si intenda mantenere invariato il contenuto della formazione di cui si è parlato nel punto precedente, qui si tratta piuttosto di una questione di incentivi e disincentivi nel comportarsi e nel pensare in un certo modo.
L’intollerabile differenza tra magistrati requirenti e giudicanti che così si verrebbe a creare si comprende da un confronto sistematico delle norme costituzionali con il progetto di riforma. Secondo l’attuale sistema, ex art. 107 Cost. il pubblico ministero è titolare delle garanzie di indipendenza stabilite dall’ordinamento giudiziario, cioè da legge ordinaria. La vera tutela di indipendenza del magistrato requirente dagli altri poteri statali è la sua appartenenza al medesimo CSM dei magistrati giudicanti, il quale stabilisce regole comuni a tutti i magistrati e neutralizza le pressioni politiche. La modifica dell’art. 104 Cost. con la creazione di due CSM permetterebbe un assoggettamento del PM all’esecutivo attraverso due modalità: in primo luogo, la legge sull’ordinamento giudiziario e, quindi, le loro garanzie potrebbero essere facilmente modificate con altra legge ordinaria; in secondo luogo, la presenza di membri laici (politici) scelti dal Parlamento e, quindi, dalla maggioranza, permetterebbe la creazione di una pressione maggiore sui magistrati requirenti, imponendogli di conformarsi all’agenda dell’esecutivo veicolata dalla maggioranza parlamentare.
Il potere normativo regolamentare dell’attuale CSM (assunzioni, trasferimenti, illeciti disciplinari, etc.) riesce a concorrere con quello del Ministero della Giustizia e, quindi, a garantire indipendenza anche ai pubblici ministeri, i quali sono sottoposti alle stesse garanzie dei giudici. Il suo sdoppiamento, invece, determinerebbe una perdita di forza di resistenza del CSM dalle pressioni esterne, anche grazie al sorteggio dei componenti togati. A tale rischio di interferenza è, però, maggiormente esposta la categoria dei magistrati requirenti, in quanto garantiti e tutelati dalla sola legge ordinaria, facilmente modificabile da una maggioranza parlamentare compatta.
Separare formalmente gli organi di autogoverno dei magistrati requirenti e giudicanti rischia di trasformare i primi in “super poliziotti” più esposti alle pressioni politiche e mediatiche, con l’obiettivo prioritario di aumentare il numero delle condanne. Se, invece, anche per questo punto si ritiene che i pubblici ministeri debbano continuare a operare imparzialmente come oggi, non si comprende la ragione di duplicare i costi destinati all’istituzione di un nuovo Consiglio Superiore della Magistratura e, al contempo, rischiare di rendere questo organo di autogoverno potenzialmente meno indipendente e autonomo.
Offre una magra consolazione l’art. 104, co.1, Cost. secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Sono molti i regimi dittatoriali che sulla carta garantiscono la stessa garanzia, ma che nella pratica la disattendono. Oltre a ciò, rileva che, se approvata la riforma, tale norma sarebbe l’unico baluardo effettivo di indipendenza della magistratura requirente. Tuttavia, come ogni norma costituzionale esso è rimesso all’interpretazione della Corte costituzionale, composta da persone che hanno opinioni differenti e che, quindi, possono adottare diversi canoni ermeneutici nella sua lettura e applicazione. Affinché la magistratura sia effettivamente indipendente è necessario un sistema completo e complesso in grado di resistere ad attacchi da tutte le possibili direzioni.
5. Scegliere i membri del CSM tramite sorteggio secco permetterebbe di combattere le degenerazioni del correntismo.
Risposta:
È innegabile che in Italia esista un problema legato alle correnti della magistratura. Nate come associazioni culturali interne all’ANM per garantire pluralismo e confronto, nel tempo si sono trasformate in centri di potere capaci di incidere sulle nomine e sulle carriere, alimentando logiche spartitorie e una percezione di politicizzazione.
Tuttavia, poiché i magistrati sono persone con idee e sensibilità diverse, una qualche forma di aggregazione è inevitabile. Il punto non è negarne l’esistenza, ma decidere se sia preferibile renderla trasparente e regolata oppure lasciarla operare in modo opaco.
Il sorteggio potrebbe, in teoria, effettivamente ostacolare le degenerazioni del correntismo. Il problema, però, è che la riforma prevede due meccanismi diversi per compiere questo sorteggio: i membri togati verrebbero sorteggiati tra tutti i magistrati, mentre i membri laici verrebbero sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune.
Ciò comporta il rischio di avere membri laici politicamente compatti e membri togati eventualmente privi di esperienza amministrativa, poco motivati o comunque non responsabili verso un elettorato che li avrebbe votati. Il sorteggio elimina il vincolo della rappresentanza, ma elimina anche la responsabilità.
Questo apre due rischi ulteriori:
- potrebbero essere sorteggiati magistrati politicamente orientati, inclini a collaborare stabilmente con la componente laica, rendendo più semplice un’influenza politica sul CSM;
- potrebbero essere sorteggiati membri appartenenti in larga parte alla stessa corrente, senza alcun meccanismo di equilibrio, aggravando proprio il problema che si voleva risolvere.
- potrebbero essere sorteggiate persone che non hanno le competenze adeguate per gestire i ruoli amministrativi a cui un membro del CSM è chiamato — Il lavoro di magistrato è diverso dal lavoro di membro del CSM.
In sintesi, il sorteggio può apparire funzionale in teoria, ma nella pratica apre a rischi significativi. Inoltre, le modalità concrete di individuazione degli idonei dipenderanno da leggi ordinarie approvate dalla maggioranza di governo, con ulteriori possibili criticità.
6. Istituire il nuovo organo costituzionale dell’Alta Corte Disciplinare è necessario per giudicare i magistrati senza dinamiche corporativiste.
Risposta:
I dati mostrano che l’attuale CSM non ha esitazioni nel sanzionare disciplinarmente i magistrati che hanno commesso errori. Non appare evidente la necessità di istituire un’Alta Corte Disciplinare che, oltre a moltiplicare i costi, impedirebbe l’impugnazione delle decisioni disciplinari davanti alla Corte di Cassazione — come invece è possibile fare oggi con le sentenze disciplinari del CSM.
Secondo il testo della riforma, le sanzioni disciplinari potranno essere impugnate solo davanti alla stessa Alta Corte che le ha emesse, che per questo dovrà necessariamente essere divisa in diversi collegi.
La divisione in collegi potrebbe facilitare indirizzi di giudizio politicamente orientati, soprattutto considerando il meccanismo di sorteggio temperato già descritto. A differenza dei CSM, dove la componente laica non raggiunge i due terzi, nell’Alta Corte la distribuzione numerica potrebbe rendere più incisiva la componente politica.
L’Alta Corte sarà composta da 15 membri totali, 9 togati (di cui 6 giudici e 3 pubblici ministeri) e 6 politici (3 sorteggiati dalla lista del Parlamento e 3 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica). Una divisione ipotetica di questi membri potrebbe vedere, ad esempio, la formazione di due collegi composti uno da 5 togati e 3 laici e l’altro da 4 togati e 3 laici — se non soluzioni ancora più favorevoli alla componente politica come la divisione in 3 collegi ognuno composto da 3 togati e 2 politici. Diventa del tutto plausibile la possibilità di sorteggiare membri togati con una particolare visione politica personale che si troverebbero quindi potenzialmente in accordo con i membri — con molta probabilità più compatti — di espressione politica, aprendo a scenari in cui i giudici e i pubblici ministeri vengono sanzionati disciplinarmente per motivazioni politiche e non strettamente giudiziarie.
È cruciale sottolineare che l’Alta Corte Disciplinare nella riforma viene descritto come un organo costituzionale che non presenta limiti esterni all’esercizio del suo potere. È proprio l’introduzione di un nuovo organo costituzionale di questo tipo che rappresenta uno dei profili più critici della riforma, poiché apre a scenari potenzialmente molto pericolosi e in generale potrebbe incidere profondamente sull’indipendenza della magistratura, rischiando di modificare notevolmente i delicati equilibri di potere costituzionali.
CONCLUSIONE
Altre questioni critiche legate a questa riforma
Se la riforma passasse, si potrebbe stimare un aumento dei costi di circa 100 milioni di euro all’anno (nuovo CSM, Alta Corte, nuovi concorsi, nuovi tirocini…). Un investimento che però non inciderebbe concretamente sul funzionamento dei processi e non risolverebbe nessuno dei problemi noti della giustizia italiana.
Per essere costruttivi, si può osservare che con lo stesso investimento necessario ad attuare questa riforma si potrebbero assumere circa 700 magistrati in più ogni anno, che nel tempo contribuirebbero effettivamente a diminuire il carico di lavoro di ciascun magistrato e, di conseguenza, a ridurre la durata dei processi — uno dei principali problemi del sistema attuale.
È davvero opportuno destinare un investimento così ingente a un intervento che non incide direttamente sulle criticità strutturali della giustizia?
Se si ritenesse comunque necessario compiere questo investimento per contrastare la degenerazione delle correnti, vale la pena ricordare che, in seguito allo scandalo Palamara — spesso indicato come la prova più autorevole a sostegno del “sì” — il nodo centrale emerso era l’esistenza di un rapporto stretto tra politica e magistratura.
Una riforma che diminuisce la rappresentanza della magistratura nei CSM tramite un sorteggio secco — di fatto deresponsabilizzando i magistrati selezionati e riducendone l’accountability — e che al tempo stesso rafforza la rappresentanza politica tramite un sorteggio temperato rischia di esacerbare quei rapporti tra politica e magistratura, non di eliminarli.
Se davvero si fosse voluto intervenire su questo problema, si sarebbe potuta prendere in considerazione, ad esempio, l’eliminazione dei membri laici negli organi di autogoverno della magistratura.
Un’ulteriore grande incognita riguarda le leggi ordinarie che il governo e la maggioranza parlamentare dovrà necessariamente approvare per dare attuazione alla riforma. Grazie alla modifica costituzionale, tali leggi potrebbero incidere profondamente sul modo in cui si svolgono processi e sull’agenda delle indagini da svolgere con priorità.
Su questo punto si possono fare solo ipotesi, ma è evidente che da parte dei promotori politici della riforma esiste un’intenzione dichiarata più ampia di ridefinire gli equilibri costituzionali. È importante infatti collocare questa riforma in un contesto politico preciso: l’abolizione dell’abuso d’ufficio, il dibattito sul premierato, l’ipotesi di porre la polizia giudiziaria sotto il controllo dell’esecutivo, la limitazione del confronto parlamentare su questa riforma e, più in generale, una retorica che ha spesso dipinto la magistratura come un ostacolo politico all’azione di governo.
Il rischio, quindi, non riguarda solo il contenuto letterale della riforma, ma anche il contesto politico in cui essa si inserisce.
Una volta approvata una modifica costituzionale, tornare indietro è estremamente difficile, indipendentemente dal fatto che in seguito ci si renda conto di aver compiuto una scelta sbagliata.
Silvia Romagnosi e Mattia Cattelan